La ricezione di una cartella esattoriale è sempre molto spiacevole; indipendentemente dall’aver torto o ragione, si creano situazioni difficili e incontri/scontri con la burocrazia che rendono pesante l’iter per appianare la situazione e ripristinare un rapporto di fiducia e legalità con l’erario. Vi sono, però, evidenti tentativi da parte dello Stato di andare incontro alle esigenze dei contribuenti con l’introduzione della rateazione di Equitalia, ovvero la possibilità di sanare il debito con l’erario con pagamenti rateizzati fino a un massimo di120 rate. Vediamo i dettagli!
I contribuenti – imprese o cittadini – che hanno ricevuto una cartella esattoriale, ma non riescono a pagare il debito in un’unica soluzione possono fare richiesta di rateizzazione della cartella esattoriale presso Equitalia e pagare l’importo dovuto entro 6 anni – o nei casi di peggioramento della propria condizione economica – fino a 10 anni. La rateizzazione è concessa a chi ha contratto debiti con l’erario inferiori a 60.000 €. Tutte le istruzioni su come richiedere la rateazione a Equitalia sono fornite dal sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate (Riscossione). Per i debiti superiori a 60.000 €, invece, è necessario presentare la documentazione che comprovi lo stato di necessità e difficoltà economica per poter accedere alla rateizzazione. Vi sono due modalità di accesso alla rateazione per appianare i debiti fiscali: un piano ordinario fino a 72 rate e un piano straordinario fino a un massimo di 120 rate.
La rateizzazione si richiede tramite apposito modulo di domanda da inviare per raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnare personalmente presso gli sportelli dell’agenzia delle entrate presenti sul territorio. Per i debiti inferiori a 60.000, la domanda può essere fatta anche online. La rateizzazione è consigliata a tutti coloro che in gravi condizioni economiche non sono in grado di regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’Erario tramite il pagamento in unica soluzione del debito contratto. Inoltre, il pagamento delle rate – finché sono versate regolarmente – attesta che il contribuente non è più inadempiente e pertanto si bloccano le eventuali iniziative di ipoteche e altre procedure di riscossione coatta da parte dell’Agenzia delle Entrate. Infine, nel caso di provvedimenti di fermo già iscritti, si può richiedere la sospensione del provvedimento dopo il versamento della prima rata del piano di regolarizzazione.
Le procedure di richiesta della rateizzazione sono diverse in base all’importo del debito:
Se le condizioni economiche del contribuente in difetto sono particolarmente gravi e comprovate, la rateizzazione delle cartelle erariali può essere prolungata fino a un massimo di 120 rate mensili (ovvero ammortizzate in un arco temporale di 10 anni). Per poter fare richiesta del piano straordinario bisogna possedere dei requisiti specifici:
In caso di mancato pagamento delle rate come stabilito dal proprio piano – ordinario o straordinario – si aprono diversi scenari a partire dalla perdita dei benefici connessi alla rateizzazione, il ritorno al fermo amministrativo e l’avvio di procedure di pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate. È bene precisare, tuttavia, che il decadimento non avviene subito al mancato pagamento della prima rata, ma in seguito al mancato pagamento di cinque rate, anche se non consecutive (per i piani concessi dopo il 22 ottobre 2015), o al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive (per i piani concessi prima del 22 ottobre 2015.
È possibile essere riammessi al piano di rateizzazione – a prescindere dalla decadenza – purché le rate scadute diano regolarmente versate in unica soluzione al momento della nuova domanda.
Infine, il pagamento ritardato delle rate non comporta la decadenza dal piano di rateizzazione, ma l’applicazione di una sanzione con eventuali interessi moratori.
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