La partita IVA comunitaria è l’equivalente del codice fiscale per le aziende qualificate ad operare all’estero, grazie appunto allo status di “comunitaria”.
Il codice è infatti costituito da undici cifre ed ha lo scopo di identificare un’azienda proprio come funziona per il nostro codice fiscale.
L’obbligo della partita IVA è per tutti i lavoratori autonomi che superano i 5.000 euro, ai professionisti che sono iscritti all’albo professionale di riferimento e, ovviamente, alle società.
La richiesta di ottenere la qualifica di partita IVA comunitaria va fatta al momento dell’apertura della partita IVA stessa. L’idea nasce con il mercato unico europeo e la volontà di avere un’aliquota IVA unica per tutti i paesi membri e uniformare il sistema di tassazione.
La partita IVA comunitaria si richiede in sede di apertura dell’attività; se si possiede già una partita IVA e si desidera aggiungere lo status di “comunitaria” perché si intende avviare scambi commerciali o attività anche all’estero occorre fare la domanda di iscrizione al VIES – il sistema di registrazione e controllo delle partite IVA comunitarie – attraverso l’Agenzia delle Entrate di competenza. Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, si potrà sapere se la richiesta è stata accettata o rifiutata e solo dopo l’iscrizione al registro VIES, si può cominciare a operare anche all’estero, ma chiaramente solo con gli altri Paesi dell’Unione europea.
Il numero di partita IVA comunitaria è preceduto dalla sigla del Paese di rilascio e da un determinato numero di cifre che varia da Paese a Paese. L’Iscrizione al VIES (acronimo per VAT Information Exchange System) serve anche come strumento per verificare l’esistenza o la validità di un’altra partita IVA. La partita IVA comunitaria è obbligatoria per chi intende o intrattiene rapporti commerciali con gli altri Paesi UE.
Per chi apre la partita IVA comunitaria contestualmente all’inizio dell’attività deve compilare uno dei due modelli seguenti:
Per chi, invece, possiede già la partita IVA, occorre solo fare la richiesta di iscrizione al VIES, come descritto sopra.
Gli imprenditori o i professionisti che lavorano in uno degli Stato Membri o che intrattengono rapporti commerciali con altri partner dell’Unione sono obbligati ad aprire una partita IVA comunitaria. L’iscrizione al VIES non ha costi ed è un servizio utile anche per il controllo della pratica di iscrizione stessa – che avviene online – oltre che come strumento di verifica di altre partite IVA. Le aziende con la partita IVA comunitaria sono soggette a regolari ispezioni per la verifica dello svolgimento e correttezza delle pratiche e operazioni effettuate. In caso di mancanza degli adempimenti previsti per legge per un periodo di tempo di quattro trimestri consecutivi, l’azienda viene depennata e l’iscrizione al VIES decade.
In campi come questo essere truffati, purtroppo non è impossibile, infatti è importante essere informati e rivolgersi sempre a figure professionali qualificate ed in grado di sapervi spiegare e guidare nell’ingresso in questo mondo.
Per garantire la costante trasparenza delle operazioni commerciali intraprese con l’estero, l’Agenzia delle Entrate ha, fortunatamente, instituito un servizio in grado di consentire il controllo delle partite IVA comunitarie.
In sostanza, la registrazione della partita IVA all’interno del VIES permette di verificare se un certo numero di partita IVA sia o meno stato autorizzato agli scambi.
Tutto ciò è reso possibile dal collegamento del VIES stesso con i sistemi fiscali degli altri paesi europei, anch’essi sotto controllo.
A questo punto vi starete chiedendo, in pratica, come potete effettuare questo controllo e quanto sia complesso.
In realtà vi basterà andare sul sito web dell’Agenzia delle Entrate (e quindi potrete farlo in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo), selezionare uno stato membro dell’Unione Europea ed inserire il numero che desiderate verificare.
A questo punto vi verrà data una risposta che vi consente di verificare se il codice IVA inserito è valido oppure no, i dati riferiti al titolare della Partita IVA e il suo indirizzo.
Qualora doveste trovarvi di fronte ad un codice IVA non valido, non allarmatevi, il sito web stesso vi offrirà la possibilità di proseguire per ulteriori accertamenti attraverso l’Agenzia delle Entrate stessa.
Uno degli adempimenti da svolgere quando si possiede una partita IVA comunitaria è quello di presentare la dichiarazione INTRASTAT all’Agenzia delle dogane. Il modello Intrastat serve per riepilogare tutte le transazioni che si sono effettuate nel corso di un periodo di tempo ben preciso:
Quando si svolgono operazioni IntraStat, intracomunitaria, le regole di fatturazione variano a seconda dei soggetti e del tipo di operazione ovvero se si tratta di una cessazione di un bene o di una prestazione di un servizio.
Per fattura si intende una ricevuta in cui sono elencati i dati dell’azienda, le prestazioni offerte o i beni venduti ai clienti con il prezzo unitario e, naturalmente, il totale che deve essere comprensivo di IVA, ovvero l’imposta sul valore aggiunto che la fattura consente, per sua natura, di addebitare ai clienti.
Quando si effettua uno scambio di beni intracomunitari, non si applica l’IVA, ovvero ai sensi dell’art. 41, comma 1 del D.L. 331/1993, le cessioni intracomunitarie non sono imponibili di IVA, perché questa dovrà essere assolta dalla Stato Ue di destinazione dei beni, quando l’acquirente del bene è a sua volta un soggetto passivo identificato con l’IVA del proprio Stato. Lo stesso vale per gli acquisti di beni in Italia provenienti da Paesi UE, per cui occorre integrare la fattura di acquisto UE e annotarla sul Registro IVA vendite e anche riportarlo sul registro IVA, sia delle vendite che degli acquisti.
In caso di servizi prestati all’estero occorre distinguere tra le operazioni e i soggetti a cui sono rivolte:
Nel caso di prestazioni di servizi tra imprese (B2), il luogo di imposizione dell’IVA è il Pese di stabilimento del committente il servizio, per cui la fattura da emettere non dovrà riportare l’addebito IVA e sulla fattura si riporta la dicitura: «operazione effettuata ex articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972».
Nel caso, invece, di prestazioni di servizi verso il consumatore (B2C), l’IVA applicata è quella del Paese del soggetto che eroga o presta il servizio, pertanto in fattura dovrà comparire l’addebito dell’IVA.
Probabilmente vi starete chiedendo se in tutto ciò vi sono o meno dei vantaggi, sappiate che dal punto di vista fiscale, rispetto alla partita IVA italiana, non vi sono vantaggi o svantaggi particolarmente evidenti, possedere una partita IVA EU permette di scaricare l’IVA sui beni e servizi necessari all’attività e vi permette, inoltre, di ricevere un rimborso dell’IVA versata per l’acquisto di beni e servizi.
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