La partita IVA agevolata o regime forfettario (ex regime dei minimi) necessita di essere spiegata in modo approfondito, perché vi è ancora molta confusione nell’uso dei termini. Il regime dei minimi è stato abrogato dalla Legge di Stabilità del 2016, rimanendo in vigore in via residuale fino al compimento del 35° anno di età del contribuente o fino al 5° periodo di imposta consecutivo.
Il meccanismo è stato sostituito dal regime forfettario con partita IVA agevolata con regimi fiscali speciali previsti per chi possiede attività di impresa, artistiche e professionali e ai quali possono accedere – rispettando determinati requisiti – ma senza vincoli di età anagrafica o anzianità della partita IVA stessa e senza il requisito della “novità”.
Dal 1° gennaio 2016 è stato introdotto il regime forfettario con partita IVA agevolata per i soggetti che svolgono attività di impresa, artistica o professionale aventi i seguenti requisiti:
Il comma 55 puntualizza riguardo al limite dei ricavi che non vanno rilevati i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore e che nel caso di attività codificate con diversi codici ATECO, ma svolte contemporaneamente, occorre assumere come limite dei ricavi e dei compensi quello più elevato tra le diverse attività esercitate.
Il regime forfettario con partita IVA agevolata prevede un regime fiscale per cui l’imposta sostituiva si applica al prodotto tra il fatturato realizzato e il coefficiente di redditività, quest’ultimo varia in base al codice di attività ATECO con il quale è stata aperta la partita IVA; allo stesso modo i limiti di ricavi/fatturato dipendono dall’attività svolta e identificata da un suo codice.
Segue l’elenco dei settori di attività con le “radici” dei relativi codici ATECO tra parentesi e i rispettivi limiti di reddito, ricavi, fatturato e coefficiente di redditività per poter aderire all’IVA agevolata:
Il comma 57 definisce i contribuenti che non possono accedere o avvalersi del regime forfettario con IVA agevolata, in particolare sono escluse:
L’INPS ha emanato un comunicato (messaggio n. 15 del 3 gennaio 2019) in cui si specifica che in caso di perdita dei requisiti o di scelta volontaria del contribuente di abbandonare il regime agevolato, occorrerà far pervenire una comunicazione all’ente previdenziale entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla perdita o rinuncia dei requisiti. Il regime ordinario verrà ripristinato con decorrenza già dal 1° gennaio dell’anno stesso, mentre per le comunicazioni che arrivano a partire dal 1° marzo, il ripristino del regime ordinario parte dal 1° gennaio dell’anno successivo. Quindi se si perdono i requisiti a dicembre 2019 e si effettua la comunicazione entro il 28 febbraio 2020, il regime ordinario viene ripristinato retroattivamente già da gennaio 2020, mentre se la comunicazioni arriva dopo il 1° marzo 2020, il regime ordinario viene ripristinato a gennaio 2021.
L'articolo è stato scritto dalla Redazione di ElaMedia Group
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