La partita IVA agevolata o regime forfettario (ex regime dei minimi) necessita di essere spiegata in modo approfondito, perché vi è ancora molta confusione nell’uso dei termini.
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Il meccanismo è stato sostituito dal regime forfettario con partita IVA agevolata con regimi fiscali speciali previsti per chi possiede attività di impresa, artistiche e professionali e ai quali possono accedere – rispettando determinati requisiti – ma senza vincoli di età anagrafica o anzianità della partita IVA stessa e senza il requisito della “novità”.
Quali sono i requisiti per l’applicazione della partita IVA agevolata
Dal 1° gennaio 2016 è stato introdotto il regime forfettario con partita IVA agevolata per i soggetti che svolgono attività di impresa, artistica o professionale aventi i seguenti requisiti:
- Registrato spese per lavoro accessorio (art. 70 D. lgs. 276/2003), dipendente (artt. 50 e ss. TUIR), a progetto (artt. 61 e ss. D. lgs. 276/2003), svolto sotto forma di associazione in partecipazione (art. 53, comma 2, lettera c TUIR) per un valore non superiore ad 5.000,00 € lordi;
- Registrato cespiti (spese per acquisto di beni ammortizzabili) non superiori a 20.000 € al lordo degli ammortamenti;
- Conseguito redditi nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, artistica o professionale non superiori a 30.000 € lordi.
Quali sono i coefficienti di reddito e i limiti di fatturato per codice ATECO
Il regime forfettario con partita IVA agevolata prevede un regime fiscale per cui l’imposta sostituiva si applica al prodotto tra il fatturato realizzato e il coefficiente di redditività, quest’ultimo varia in base al codice di attività ATECO con il quale è stata aperta la partita IVA; allo stesso modo i limiti di ricavi/fatturato dipendono dall’attività svolta e identificata da un suo codice.
Segue l’elenco dei settori di attività con le “radici” dei relativi codici ATECO tra parentesi e i rispettivi limiti di reddito, ricavi, fatturato e coefficiente di redditività per poter aderire all’IVA agevolata:
Quali sono le cause di esclusione dal regime forfettario
Il comma 57 definisce i contribuenti che non possono accedere o avvalersi del regime forfettario con IVA agevolata, in particolare sono escluse:
- i soggetti non residenti
- i soggetti che svolgono attività immobiliari
- i soggetti che svolgono attività imprenditoriale, artistica o professionale che partecipano contestualmente anche a società di persone o associazioni come specificato all’art. 5 TUIR.
L’INPS ha emanato un comunicato (messaggio n. 15 del 3 gennaio 2019) in cui si specifica che in caso di perdita dei requisiti o di scelta volontaria del contribuente di abbandonare il regime agevolato, occorrerà far pervenire una comunicazione all’ente previdenziale entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla perdita o rinuncia dei requisiti. Il regime ordinario verrà ripristinato con decorrenza già dal 1° gennaio dell’anno stesso, mentre per le comunicazioni che arrivano a partire dal 1° marzo, il ripristino del regime ordinario parte dal 1° gennaio dell’anno successivo. Quindi se si perdono i requisiti a dicembre 2019 e si effettua la comunicazione entro il 28 febbraio 2020, il regime ordinario viene ripristinato retroattivamente già da gennaio 2020, mentre se la comunicazioni arriva dopo il 1° marzo 2020, il regime ordinario viene ripristinato a gennaio 2021.
Regime forfettario 2022: ecco cosa è cambiato
Il 2022 ha portato con sé numerose novità per i detentori di partita IVA, oltre che per chi desidera aprirne una.
In particolare, fino al 30 giugno 2022 l’obbligo della fatturazione elettronica non riguardava i detentori di partita IVA in regime forfettario, a meno che non fossero loro a deciderlo per poter accedere ad un regime premiale. Regime che consiste nel fatto che, chi è in possesso di un fatturato costituito solamente da fatture elettroniche, allora il termine di decadenza per l’attività di accertamento del fisco viene ridotto di un anno (valgono anche le fatture elettroniche emesse in ritardo).
Tuttavia dal 1° luglio 2022 anche i forfettari sono obbligati ad applicare il meccanismo della fattura elettronica, nonostante ci si trovi ancora in una prima fase transitoria.
Le sanzioni in caso di mancato rispetto del nuovo obbligo non scatteranno, infatti, subito, ma vi è un periodo transitorio per quanto riguarda il terzo trimestre del periodo di imposta del 2022.
Inoltre, rimangono ancora esclusi dall’obbligo di emissione delle fatture elettroniche tutti coloro i quali si ritrovano in regime forfettario e sono in possesso di un reddito entro i 25mila euro almeno fino al 2024.
Quindi, nel 2022 può permanere o accedere al regime forfettario coloro i quali rispettano questi requisiti:
- Monte ricavi inferiore a 65.000 euro
- Spese inferiori ai 20.000 euro lordi sia per lavoro accessorio che per lavoro dipendente, compresi i compensi erogati ai collaboratori
Accanto a questi requisiti, si trovano le specifiche riguardanti i casi di esclusione dal regime forfettario:
- Le persone che si avvalgono del regime forfettario di determinazione del reddito
- Le persone che si avvalgono di regimi speciali
- Chi non è residente, salvo le specifiche riguardanti i residenti in altri Stati UE o in uno Stato che ha aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo e che produca in Italia almeno il 75% del proprio reddito
- Chi effettua operazioni di cessione di fabbricati o parte degli stessi, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto
- Chi è al controllo diretto o indiretto di S.R.L o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili ad attività individuali.
In ogni caso, chi intende aprire la partita IVA adesso o chi desidera proseguire in regime forfettario per l’attività già presente, allora dovrà tenere conto dei requisiti relativi al 2021.